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Pensione minima

Postatoon | ottobre 30, 2011 | Nessun commento

La pensione minima, ovvero il trattamento minimo, è riconosciuto al pensionato che abbia, in base al calcolo dei contributi versati, una pensione inferiore al livello fissato per legge, considerato “minimo vitale”. L’importo mensile muta di anno in anno, e per il 2011 è stato fissato a 467,42 euro. L’importo può essere però incrementato sempre che si rispettino certe condizione in base a specifici requisiti:

• fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art. 38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, ecc.);
• fino a 603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito dall’art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.
In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengoro superati determinati limiti di reddito.
• Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l’integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera, per il 2009, 5.956,60 euro.
L’integrazione  - in misura parziale – si può avere se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
• Se il soggetto è coniugato, l’integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera, per il 2009, il limite di 23.042,24 euro. L’ integrazione viene riconosciuta – in misura parziale – se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all’Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.

Si ricorda anche che la legge numero 127 del 3 agosto 2007 ha introdotto una somma aggiuntiva (la quattordicesima), a favore dei titolari di pensioni basse, che per il 2008 viene erogata con la pensione di luglio o l’ultima mensilità dell’anno.

 

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